Eventuali reclami o segnalazioni di possibili situazioni di disservizio, saranno recepiti da BBA Broker Srls costruttivamente, e saranno presi in considerazione al fine di garantire alla clientela la migliore assistenza possibile ed un servizio sempre più rispondente alle esigenze della stessa.

Per inviare un eventuale reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, fermo restando la possibilità di inoltrare lo stesso all’impresa di assicurazione, è possibile contattarci per iscritto ai seguenti recapiti:

BBA Broker Srls – Gestione Reclami
Sede Operativa: Via Toscoromagnola, 128 – 56020 Cascina (PI)
Email: reclami@bbabroker.com – Pec: bbabroker@pec.it

È anche possibile utilizzare il modulo predisposto disponibile in questa sezione del sito, compilandolo in tutti i suoi campi.
Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è il Sig. Lupetti Piero, Responsabile dell’Attività di Intermediazione di BBA Broker Srls

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La funzione della gestione reclami non è esternalizzata.

Il reclamo dovrà indicare le seguenti informazioni:

  • nome, cognome, indirizzo del proponente, con eventuale recapito telefonico;
  • numero della polizza e indicazione dell’assicurato (nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico);
  • numero e data del sinistro al quale, eventualmente, si fa riferimento;
    breve descrizione delle motivazioni del reclamo;
  • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

È possibile inviare un reclamo anche all’impresa preponente, mediante rinvio al DIP aggiuntivo per
i reclami presentati all’impresa, nonché è possibile, qualora non si dovesse ritenersi soddisfatti
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa
entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha inoltre la facoltà di:

  • presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
  • avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha inoltre la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono
06857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale
loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito
dall’intermediario stesso non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della
responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali
del distributore o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori
o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.